Costituzione della Repubblica
Italiana
(pubblicata dalla Gazzetta
Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Principi Fondamentali
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilita e la propria scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle liberta democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
Diritti e Doveri dei Cittadini
TITOLO I
Rapporti Civili
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della
liberta personale, se non per atto motivato dall'autorita
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se questa non
li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di liberta.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della liberta personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o
di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilita penale è personale.
L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
TITOLO II
Rapporti Etico-Sociali
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno
il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso.
TITOLO III
Rapporti Economici
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essen- ziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che
lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attivita
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola e
la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del paese.
TITOLO IV
Rapporti Politici
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacita
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi
di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o
per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna
Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata
di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e
il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento
penale; ne può essere arrestato, o altrimenti privato della
libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione
di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla
legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due
Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica entro
un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
proposta di delegazione.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru-
tinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo
il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Pre- sidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del suo
mandato.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
TITOLO III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta
del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attivita dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio
e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti
in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia,
i rappresentanti diplomatici e consolari all estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie
e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e
nelle forme stabiliti dalla legg, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forme armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
universita in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se
non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con
gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
Art. 114.
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Art. 116.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.
Art. 117.
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
-
ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
-
circoscrizioni comunali;
-
polizia locale urbana e rurale;
-
fiere e mercati;
-
beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
-
istruzione artigiana e
professionale e assistenza scolastica;
-
musei e biblioteche di enti locali;
-
urbanistica;
-
turismo e industria alberghiera;
-
tramvie e linee automobilistiche
d'interesse regionale;
-
viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale;
-
navigazione e porti lacuali;
-
acque minerali e termali;
-
cave e torbiere;
-
caccia;
-
pesca nelle acque interne;
-
agricoltura e foreste;
-
artigianato;
-
altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.
Art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi
della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti
locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio
di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.
Art. 119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per
legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione
o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni.
Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e
il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le
leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122.
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con
legge della Repubblica.
Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro
Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.
Art. 123.
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le
norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo
Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della
Repubblica.
Art. 124.
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate
dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello
Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
Art. 126.
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non
corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita di
formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può
essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le
elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consigio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può,
nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimita davanti alla Corte Costituzionale, o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei
principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni.
Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un
ulteriore decentramento.
Art. 130.
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni
e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può
essere esercitato il controllo di merito, nella forma di
richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la
loro deliberazione.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
-
Piemonte;
-
Valle d'Aosta;
-
Lombardia;
-
Trentino-Alto Adige;
-
Veneto;
-
Friuli-Venezia Giulia;
-
Liguria;
-
Emilia-Romagna;
-
Toscana;
-
Umbria;
-
Marche;
-
Lazio;
-
Abruzzi e Molise;
-
Campania;
-
Puglia;
-
Basilicata;
-
Calabria;
-
Sicilia;
-
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regiona]i,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue
leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie Costituzionali
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134.
La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
Ministri, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici
sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo
le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello di
membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e
contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal
Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere
ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i
termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per
la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un
quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
Disposizioni Transitorie e Finali
I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente
della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono
i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee
legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto
almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e
considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori
che gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del
Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali
militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del tribunale supremo militare in relazione
all'art. III.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in
vigore della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima
composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale
rinnovazione e durano in carica dodici anni.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi
di necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato
e degli enti locali.
XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le norme
generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la
tutela delle minoranze linguistiche in conformita con l'articolo
6.
XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131,
anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono
elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel
territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge
per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad
esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, e convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII.
La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
Legge costituzionale 9-2-63 n.2
(G.U. 12-2-63 n.40)
Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento
generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con legge
costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica
anche l'art. 131.]
Art 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U. 25-11-67 n.294)
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento,
e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini di
scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica e
contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari
|