sarà anche questo anno presente, con due stand's, al
WSF 2009
ed ospiterà
una delegazione Birmana
FREE
Aung San Suu Kyi
FREE BURMA !!
Amnesty International ha diffuso un rapporto in cui denuncia nuovi imprigionamenti di attivisti politici e ricorda la situazione della premio Nobel per la pace e di centinaia di altri prigionieri di coscienza e detenuti politici (Amnesty Italia - comunicati - CS77-2005)
LIBERAda
sempre lavora per rafforzare il versante della prevenzione nell'opera di
contrasto alle mafie, nella consapevolezza che il solo versante
repressivo sia necessario ma non sufficiente. La prima vera risposta al
controllo mafioso del territorio è la pratica di cittadinanza e
partecipazione che singoli, associazioni e formazioni sociali di ogni
genere sono chiamati a costruire e vivere. A tale riguardo nei documenti
di Libera spesso si richiama uno dei suoi obiettivi principali:
"costruire una comunità alternativa alle mafie", dove vengano
riconosciuti a ogni essere umano diritti e non favori, a differenza di
quanto avviene nel sistema mafioso, così come è definito nella Carta
Costituzionale. La battaglia contro le mafie è quindi necessariamente
una battaglia per i diritti sanciti dalla Costituzione.
All'inizio del ventunesimo secolo più di un miliardo di persone
sono ancora condannate alla povertà estrema. Centoquattro
milioni di bambini non possono andare a scuola.
Ottocentosessanta milioni di adulti (la maggior parte donne) non
sanno leggere né scrivere. La fame è una realtà quotidiana per
852 milioni di persone. Un miliardo e 400 milioni di persone non
hanno un lavoro dignitoso. Altrettante non hanno accesso
all'acqua potabile. In alcune parti del mondo, la morte delle
donne al momento del parto e quella di bambini nei loro primi
anni di vita è ancora un dramma quotidiano per la mancanza di
servizi sanitari di base. Alle guerre e alle emergenze provocate
dalle calamità naturali, come quella dell'oceano indiano, si
somma l'emergenza dell'Aids, che ha già contagiato quaranta
milioni di persone. La povertà è la più grande violazione dei
diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
riconosce a tutti il diritto ad un tenore di vita dignitoso: e
quindi il diritto di avere cibo, vestiario, cure mediche,
un'abitazione, un'istruzione, un lavoro. Questi diritti sono
oggi negati a un terzo dell'umanità e minacciati anche
all'interno dei paesi più ricchi, mentre nel mondo si spendono
ogni anno quasi mille miliardi di dollari per guerre e
armamenti.
Gli
impegni assunti solennemente dai governi del mondo con la
Dichiarazione del Millennio per combattere la povertà e
promuovere lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace,
sono solo il primo passo. Eppure, dopo cinque anni non sono
ancora stati rispettati. Troppo spesso i governi ignorano i veri
bisogni dei cittadini. L'aiuto allo sviluppo dei paesi ricchi è
inadeguato sia in termini di quantità che di qualità. Le
promesse di cancellazione del debito non si sono ancora
concretizzate, né sono stati rivisti i meccanismi ingiusti del
commercio.
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è
stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne
deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede
istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere
ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di
pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle
cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale,
ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni
mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della
Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle
Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei
diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un
mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola
e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo
sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di
rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle
libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di
questa libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA
GENERALE
Proclama
la presente dichiarazione
universale dei diritti umani come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al
fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto
di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui
una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o
di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà
del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella
sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo
onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in
altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e
dallo Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che
in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato per
la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto
alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad
eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, da altri
mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro
caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure
ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o
fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite
per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del
genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità, di godere delle arti
e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e
delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun
caso essere esercitati in contrasto con i fini e
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato
nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.